Scuola e sicurezza: la responsabilità del personale scolastico
Nelle scuole di ogni ordine e grado incidenti grandi o piccoli di cui rimangono vittima gli alunni sono eventi con i quali è possibile scontrarsi.
Una caduta accidentale durante la ricreazione o l’ora di ginnastica, una scivolata sulle scale, una spinta più o meno involontaria di un compagno e così via: ogni genitore, almeno una volta nella vita, si è chiesto chi fosse il soggetto responsabile in questo caso.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Indubbiamente il personale scolastico, che ha il dovere di custodia e vigilanza sui ragazzi, è responsabile sia per il caso dei danni provocati (involontariamente) da un alunno nei confronti di un compagno, sia nel caso in cui l’alunno si sia fatto male da solo.
La responsabilità del Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda un istituto pubblico o dell’ente gestore di una scuola privata, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel periodo in cui si trovino all’interno dell’istituto, è duplice:
- di tipo così detto contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
- di tipo così detto extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003).
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’istituto scolastico, con la conseguente ammissione dell’alunno alla scuola, fa sorgere un vincolo contrattuale tra la scuola stessa e la famiglia dell’alunno cui consegue l’obbligo, a carico dell’istituto, di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità di quest’ultimo durante le ore in cui fruisce della prestazione scolastica. Inoltre, gli insegnanti e/o il personale preposto potranno rispondere, in via extracontrattuale, per ex artt. 2047 e 2048 c.c. per omissione del loro dovere di vigilanza.
Per quanto attiene a quest’ultima tipologia di responsabilità, l’insegnante e/o il personale scolastico preposto alla vigilanza degli studenti, per rimanere esenti da responsabilità, in tutto o in parte, dovranno dimostrare di non aver potuto impedire l’accadimento usando l’ordinaria diligenza, provando, cioè, di aver posto in essere ogni possibile accorgimento collegato alla vigilanza sugli alunni e che l’evento dannoso sia quindi stato repentino ed imprevedibile. (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).
La scuola è, pertanto, tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso o ad altri sia all’interno dell’edificio che in tutte le pertinenze scolastiche (palestre , cortili etc).
Per delineare ulteriormente il quadro normativo di riferimento, oltre alle già citate norme codicistiche, bisogna ricordare anche l’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente.
Detto articolo stabilisce che: “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, pertanto, essendo duplice la natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, ne deriva che il danneggiato ha facoltà di scegliere se chiamare al risarcimento dei danni la scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente (cfr., ex multis, Cass. n. 16947/2003).
Indipendentemente dall’inquadramento giurisprudenziale delle diverse tipologie di responsabilità, la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per l’omissione delle cautele necessarie, il genitore o il soggetto che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della scuola deve dimostrare che l’evento si è verificato mentre l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente la tipologia di responsabilità invocata.
L’Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato al minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall’alunno a sé stesso o ad un terzo, l’Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile.
I genitori dovranno, quindi, rivolgere la propria richiesta risarcitoria nei confronti dell’amministrazione scolastica.
Avv. Maria Teresa Auteri
Familiarista del Foro di Genova